(massima n. 1)
In tema di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, può dare luogo all'applicazione delle attenuanti generiche, ma non di quella dell'attivo ravvedimento, la collaborazione prestata dall'imputato con le chiamate di correità rese in occasione della confessione, in quanto con tale comportamento egli certamente contribuisce, identificando gli spacciatori, a prevenire l'ulteriore diffusione della droga, ma non certo ad elidere o ridurre il danno sociale ormai irreparabile derivato dalla perpetrazione, già esaurita, dei reati di spaccio. Per conseguenze dannose o pericolose del reato devono intendersi quelle concernenti il danno penale causato dal reato stesso, cioè quello strettamente inerente alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata, il quale nel caso di specie va ravvisato nella salute umana e in un sano sviluppo psicofisico dell'individuo.