(massima n. 1)
Il concetto di clandestinità di cui all'art. 1168 c.c., che deve essere stabilito esclusivamente in rapporto al soggetto passivo dello spoglio, ha un valore diverso da quello che assume quando costituisce un vizio del possesso in genere, poiché, mentre in quest'ultimo caso, la clandestinità è un vizio obiettivo, che implica occultamento di fronte a tutti, nell'ipotesi di spoglio basta che l'atto sia celato allo spogliato, anche se noto agli altri. È, pertanto, clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo, quando esso sia stato realizzato con atti che non siano venuti e non potessero venire a conoscenza dello spogliato, usando l'ordinaria diligenza.