(massima n. 1)
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui alla seconda ipotesi dell'art. 62 n. 6 c.p. non č configurabile nei reati di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto, perché l'evento medesimo non č pił suscettibile di quella eliminazione o attenuazione da parte del colpevole, che sono caratteristiche dell'attenuante in parola. (Nella fattispecie si trattava di omicidio e la Suprema Corte ha escluso l'applicabilitą dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. enunciando il principio di cui in massima).