(massima n. 2)
La circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi, c.p. solo in via eccezionale opera dopo la commissione del reato e trova fondamento nella minore capacitą a delinquere del colpevole il quale, per ravvedimento, si adopera per eliderne le conseguenze che, pur strettamente inerenti alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, sono d'altra parte estranee all'esecuzione ed alla consumazione del reato stesso. Ne consegue l'inapplicabilitą a reati in cui il danno penale sia per sua natura irreversibile e non eliminabile neppure in parte dall'opera del colpevole e, in particolare, al delitto di omicidio, in quanto reato di danno il cui evento consiste nella distruzione del bene giuridico protetto, non pił suscettibile di eliminazione o attenuazione successiva da parte del colpevole.