(massima n. 1)
L'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 62 c.p. presuppone che il soggetto, dopo la consumazione del reato, si adoperi fattivamente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del commesso reato; essa non può essere invocata per avere l'imputato indicato il luogo dove era occultato altro stupefacente, circostanza che, attesa la natura permanente del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, determina soltanto il cessare della condotta criminosa posta in essere, ma non già l'elisione o il ridimensionamento delle conseguenze del reato stesso posteriori rispetto al momento consumativo.