(massima n. 1)
Il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.