(massima n. 1)
Alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 648 bis c.p., secondo cui il reato di «riciclaggio» ivi contemplato puņ avere ad oggetto, oltre al danaro, anche «beni o altre utilitą» che, al pari del denaro, provengano da delitto non colposo, deve ritenersi che sussista il detto reato e non quello di ricettazione semplice di cui all'art. 648 c.p. (rispetto al quale il primo si presenta con carattere di specialitą), nel caso in cui taluno, ricevuta anche una sola autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l'accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo.