(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attivitā poste in essere sul denaro, bene od utilitā di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la semplice interposizione di persona tra il prenditore e lo spenditore di un assegno, provento di rapina, non integra il delitto di riciclaggio, ma quello di ricettazione, in quanto č diretta non giā a nascondere l'origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identitā del soggetto percettore del titolo)