(massima n. 1)
Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneitą dell'indicata condotta ad ottenere l'occultamento della provenienza del bene.