(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. č configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all'estero, sia stata disposta dall'autoritā giudiziaria straniera l'archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l'azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).