(massima n. 1)
La condotta che configura il reato di violenza sessuale di gruppo si differenzia da quella disciplinata nell'art. 609 bis c.p. per il numero dei partecipanti e dą luogo ad un'ipotesi autonoma di reato per l'introduzione di quest'elemento di diversificazione sostanziale tra le due fattispecie. La violenza sessuale di gruppo č configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite, in quanto l'espressione «pił» indica un numero maggiore di uno.