(massima n. 2)
In tema di violenza sessuale di gruppo, il reato è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui i partecipi dell'azione criminosa non siano presenti contestualmente al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo, ma lo siano stati nella fase iniziale della violenza e siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli agenti avevano, tutti insieme, sequestrato, percosso e minacciato la vittima, sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri, all'esterno, attendevano il proprio turno).