(massima n. 1)
La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non č sufficiente, ai fini della sua configurabilitā, l'accordo della volontā dei compartecipi, ma č necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.