(massima n. 1)
La circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2, c.p. č configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo, non sussistendo alcuna incompatibilitā tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravitā della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l'attivitā dei compartecipi.