(massima n. 1)
Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), con abuso delle condizioni di inferioritą psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermitą psichica determinato dall'assunzione di bevande alcooliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalitą insidiose e subdole.