(massima n. 1)
La mera partecipazione ad una rissa non postula, di per sé, il concorso nei delitti più gravi commessi da uno o da alcuno dei corrissanti, essendo necessario dimostrare che anche gli altri abbiano consapevolmente concorso, materialmente o moralmente, nei crimini autonomamente commessi. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che risulta inapplicabile il principio in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la sola presenza non causale sul luogo del delitto può rappresentare - in date circostanze - una forma di concorso morale, posto che la presenza del soggetto alla rissa trova spiegazione e delimitazione nell'azione comune di partecipazione alla violenta contesa; ond'è che non può, da sola, costituire un comportamento diretto a rafforzare l'altrui risoluzione criminosa di realizzare più gravi reati).