(massima n. 1)
Per la configurazione del reato di rissa č necessario che nella contesa violenta esistano pił fronti di aggressione, con volontą vicendevole di attentare all'altrui personale incolumitą; il che puņ realizzarsi anche quando qualcuna delle «parti» protagoniste sia rappresentata da un solo soggetto, con l'unico limite che il numero dei corrissanti non sia inferiore a quello di tre.