(massima n. 1)
Per la configurazione del reato di rissa sono necessarie nella violenta contesa più centri di aggressione con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale e la partecipazione di corrissanti divisi in gruppi contrapposti. Di conseguenza, quando più persone aggrediscono altre persone e queste esplichino un'azione di pura difesa, il reato di rissa non sussiste per la mancanza di una parte contrapposta corrissante.