(massima n. 1)
In materia di rissa, il provvedimento di clemenza di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 l'art. 1, comma primo, lett. c) n. 2, ha ricompreso nell'amnistia l'ipotesi aggravata (art. 588, comma secondo, c.p.) in cui le lesioni derivate siano lievi o lievissime. Ne consegue che l'amnistia non č applicabile al corrissante che abbia subito lesioni gravi o gravissime.