(massima n. 1)
In tema di delitto di rissa, l'aggravante di cui all'art. 588, comma primo, c.p. č applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilitā per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione.