(massima n. 1)
In caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, il nesso di causalità tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dall'assunzione di tale sostanza, non può considerarsi interrotto per effetto della cessione o delle successive cessioni dovendosi considerare queste come fattori concorsuali sopravvenienti, non solo non anormali ed eccezionali, ma anzi del tutto prevedibili; poiché l'evento non voluto di cui all'art. 586 c.p. è posto a carico dell'agente per il solo fatto di essere legato in nesso di causalità materiale con quella condotta che costituisce, già di per sé, un delitto colposo, ne consegue che quando sopravviene la morte per overdose di eroina, deve rispondere non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la predetta sostanza, ma anche l'originario fornitore.