(massima n. 1)
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., la responsabilitā per la morte dell'assuntore della droga deve essere affermata non solo in relazione a fatti consistenti nella illecita cessione dello stupefacente (secondo taluna delle condotte di reato individuate nell'art. 73, primo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990), ma anche in rapporto a fatti di semplice agevolazione dell'uso di stupefacenti da parte dell'assuntore, in ipotesi in cui si accerti che l'evento di danno č la conseguenza di un comportamento improntato a colpa generica o specifica. Pertanto, anche nel caso di acquisto di droga nell'interesse di altri soggetti con successiva distribuzione ai componenti del gruppo acquirente, deve considerarsi concretato il fatto di agevolare l'uso di sostanze stupefacenti per il codetentore che ottiene la droga dal comune mandatario, per cui se dalla successiva assunzione dello stupefacente derivi la morte del soggetto, dell'evento risponde a titolo di colpa colui che l'assunzione ha agevolato.