(massima n. 2)
Il delitto di cui all'art. 582 c.p. può essere commesso con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche introducendo nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezione, in quanto lo stupefacente stesso, così iniettato, provoca un'alterazione dello stato fisico e psichico. Ne consegue che deve rispondere di omicidio preterintenzionale e non già di omicidio colposo colui che inietti ad una persona per via endovena dell'eroina cagionandone la morte, a nulla, peraltro, rilevando il consenso a farsi iniettare la droga.