(massima n. 1)
L'integrazione dell'omicidio preterintenzionale richiede l'accertamento di una condotta dolosa (atti diretti a percuotere o a ledere) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta; l'elemento soggettivo del delitto in questione va identificato nell'inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumitą mentre il riferimento normativo ad "atti diretti a percuotere o a ledere" non esclude che tali atti possano essere sorretti da un dolo eventuale poiché la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha affermato, la responsabilitą a titolo di omicidio preterintenzionale, nei confronti dell'imputato che, guidando un autocarro in condizioni di alterazione psichica correlata all'uso di stupefacenti, aveva investito la vittima, cagionandone la morte, ritenendo sulla base di una serie di elementi - ripartenza lenta, aumento di giri del motore, andatura a singhiozzo, l'uso dell'avvisatore acustico - che egli si era avveduto della presenza di quest'ultimo ed aveva sospinto in avanti la vittima anche a costo di toccarla con la motrice e di provocargli possibili lesioni).