(massima n. 1)
Lo sfregio permanente, contemplato nella seconda ipotesi del n. 4 del comma secondo dell'art. 583 c.p., č un qualsiasi nocumento che, senza determinare la pił grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, per tale intendendosi quella parte del corpo che va dalla fronte all'estremitą del mento e dall'uno all'altro orecchio. Ne deriva che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisce sfregio, sono certamente tali quelle alterazioni che ne turbino l'armonia con effetto sgradevole o d'ilaritą, anche se non di ripugnanza; il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilitą.