(massima n. 1)
Qualora a seguito di un'aggressione, la vittima riporti una alterazione psicopatica che è in rapporto diretto di causalità con la condotta dell'agente, questi risponde di lesioni personali aggravate se la malattia derivata da esse presenta un carattere insanabile, a nulla rilevando i preesistenti stati patologici della vittima, allorché sia accertato che il trauma ad essa inferto abbia posto in luce tale preesistente patologia. In tale ipotesi non può dirsi che l'azione criminosa sia solo occasione delle gravi conseguenze manifestatesi, ma deve ritenersene sicuro il contributo causale.