(massima n. 1)
Agli effetti dell'aggravante prevista dall'art. 583 n. 1 c.p., non č richiesta l'incapacitā assoluta di attendere alle ordinarie occupazioni, essendo sufficiente anche un'incapacitā relativa e, cioč, che la persona offesa non possa attendere alle sue occupazioni senza uno sforzo inconsueto o senza pregiudizio dell'abituale tenore di vita.