(massima n. 1)
L'ipotesi alternativa della malattia o dell'incapacitā di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, prevista dal n. 1 dell'art. 583 c.p. come idonea a far qualificare come grave la lesione personale č configurabile anche nel caso in cui il limite temporale suddetto sia superato da una sola delle due previsioni e non anche dall'altra.