(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 583 c.p., non delinea un'autonoma figura di delitto, ma prevede delle semplici circostanze in quanto le ipotesi prese in considerazione non implicano una modificazione dell'essenza del reato di lesioni personali, ma costituiscono soltanto delle particolaritą e, pił precisamente, dei risultati che si aggiungono ad esso, determinandone una maggiore gravitą. Ne consegue che gli elementi previsti in questa norma vanno soggetti al giudizio di comparazione previsto dal vigente art. 69 c.p., con l'ulteriore effetto, nel caso della sua equivalenza, di ritenere il reato, non solo ai fini della determinazione della pena, ma anche ai fini della prescrizione, come reato di lesioni semplici