(massima n. 1)
Nel reato di lesioni volontarie la previsione o la prevedibilitą dell'evento integrante una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 583 c.p. (e, conseguentemente, la valutabilitą della stessa a carico dell'agente, ai sensi del disposto dell'art. 59, secondo comma, c.p.), deve ritenersi sussistere quando la condotta dell'agente (qualitą del mezzo adoperato, direzione, violenza, reiterazione dei colpi) di per sé riveli l'intenzione di arrecare notevole danno. Nel caso in cui la condotta non assuma i caratteri di cui sopra, la valutazione della prevedibilitą deve essere fatta da caso a caso, e, quando all'esito grave o gravissimo concorrano particolari condizioni fisiche o di salute della persona offesa, occorre tener conto, oltre che della situazione «apparente» che riveli le particolari condizioni di cui sopra, di quella prevedibile in relazione all'etą, al sesso e a quant'altro nel caso specifico possa ragionevolmente essere preso in considerazione ai fini di cui sopra.