(massima n. 1)
In tema di lesioni aggravate, il pericolo di vita di cui all'art. 583, comma primo, n. 1, c.p. — e cioè la probabilità che la morte si verifichi in un momento qualunque del corso del processo morboso — deve essere desunto secondo l'id quod plerumque accidit dai vari sintomi che accompagnano la malattia, alla luce del perturbamento prodottosi nelle fondamentali funzioni organiche del soggetto; ne deriva che, in linea di principio, l'attestazione di prognosi riservata non si identifica col pericolo di vita, sicché ove, in relazione al contenuto effettivo della certificazione, non siano espletati i dovuti accertamenti, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 1, c.p.