(massima n. 1)
Per la sussistenza del dolo nel delitto di lesioni personali, non è necessario che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l'intenzione di infliggere all'altrui persona una violenza fisica; basta, quindi, il dolo generico che deve reputarsi sussistente — sia pure nella forma eventuale — anche in ipotesi di azione commessa ioci causa allorché l'agente abbia previsto come probabile (e quindi ne abbia accettata la verificazione concreta) l'evento lesivo.