(massima n. 1)
Integra una violazione dell'altrui possesso, tutelato dalla legge come stato di fatto, qualunque modificazione dello stato dei luoghi operata con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore, con la conseguenza che ai fini della tutela possessoria di una servitù deve farsi riferimento non alla possibilità di esercizio della stessa, bensì al modo in cui la servitù veniva esercitata prima che la situazione dei luoghi fosse stata modificata.