(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) — introdotto dall'art. 10, comma quarto, D.L. 27 gennaio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 — il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità, ex art.1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall'art. 10 D.L.vo n. 52 del 2002, è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, sicché la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, ed, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta area di Schenghen.