(massima n. 1)
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), il possesso di una carta di identitą falsa rilasciata dall'autoritą bulgara, considerato che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell'Unione costituisce un espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto pił ai cittadini il possesso del passaporto ma un valido documento di riconoscimento che costituisce titolo valido per l'espatrio tra i Paesi membri dell'Unione di tutti i cittadini comunitari. (Fattispecie relativa alla falsificazione della carta di identitą, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell'Unione europea).