(massima n. 1)
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi (art. 497 bis c.p. ) ma l'ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 c.p., per inidoneità dell'azione a conseguire lo scopo antigiuridico il possesso di un documento d'identità privo di qualsiasi validità, non risultando l'ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all'autorità.