(massima n. 1)
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.) il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l'espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non č consentita alcuna assimilazione in "malam partem" ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice.