(massima n. 1)
Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" c.p.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilitą dell'identificazione personale e non la genuinitą del documento in sé.