(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p., prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsitą e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilitą dell'imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilitą rispetto alla preesistente falsificazione).