(massima n. 1)
Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione) e il reato di cui all'art. 1 della legge n. 406 del 1981 (Abusiva riproduzione di prodotti fonografici). Ciò in quanto sono differenti sia i beni tutelati che la condotta nel primo caso, la condotta è costituita dalla contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione e la tutela concerne la fiducia attribuita ai mezzi simbolici di tale autenticazione. Nel secondo caso la condotta è costituita dalla riproduzione non consentita e con qualsiasi mezzo di prodotti fonografici, e la tutela concerne il diritto di autore.