(massima n. 1)
Integra il reato di uso di cose che recano impronte falsificate (art. 469 c.p.), la condotta di colui che utilizza numerosi lingotti solo apparentemente d'oro ed in realtą di metallo, recanti un'impronta contraffatta indicante falsamente la provenienza da una ditta autorizzata alla produzione, lavorazione e commercializzazione di metalli preziosi, in quanto per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticitą della provenienza e della correlativa certificazione, ed infatti con riguardo ai metalli preziosi i punzoni recanti i rispettivi titoli sono sottoposti ad una rigorosa regolamentazione che riguarda sia i soggetti legittimati a farne uso sia le caratteristiche strutturali di tali strumenti, assolvendo al fine di garanzia.