(massima n. 2)
Quando nel giudizio possessorio sia stata fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato spogliato, l'esame dei titoli può essere consentita solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto (proprietà, comproprietà, usufrutto o altro) al cui esercizio corrisponde il possesso, ma non per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto.