(massima n. 1)
Il delitto di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p.) concorre con il reato di (art. 1, L. 29 luglio 1981, n. 406) abusiva riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri o analoghi supporti e detenzione per la vendita. Presupposto di quest'ultimo reato non č la registrazione quale opera dell'ingegno (per la cui tutela č posto l'art. 171, L. 22 aprile 1941, n. 633) bensė il riconoscimento al produttore del nastro o dell'altro materiale indicato del diritto esclusivo di riproduzione e di commercializzazione. L'offesa quindi incide sul diritto che grava su detto supporto (art. 72, L. n. 633 cit.). Diversa č invece la falsificazione del sigillo che attesta la provenienza e che lede la pubblica fede.