(massima n. 1)
L'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, punito dall'art. 464 c.p. come reato autonomo se commesso da chi non sia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, č quello conforme alla naturale destinazione dei valori; non vi rientra, pertanto, il trasferimento ad altri di valori di bollo falsificati, che da luogo al pił grave delitto di messa in circolazione, previsto dall'art. 459 c.p.