(massima n. 1)
In tema di falsitą in valori bollati, si configura il reato di cui all'art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori che integra il diverso reato di cui all'art. 464 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida una marca contraffatta doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell'art. 464 c.p.).