(massima n. 1)
In tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attivitą corrispondente all'esercizio del diritto di proprietą, non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato. (La Corte ha cassato la decisione impugnata che, nel rigettare la domanda di reintegra del compossesso di uno spiazzo e di una stradella di accesso, aveva ritenuto che l'attore non avesse dimostrato l'esatta estensione del compossesso, rilevando che la costruzione realizzata dai convenuti aveva ridotto la lunghezza della stradella senza impedirne la percorribilitą per accedere allo spiazzo).