(massima n. 1)
Il reato di spendita di moneta falsa non č reato di danno, ma di pericolo, avendo per oggetto soltanto la possibilitā della lesione giuridica; per la configurabilitā del reato non si richiede, pertanto, che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. (Nella specie, se ne č dedotta la non configurabilitā del tentativo e quindi della desistenza volontaria).