(massima n. 1)
Il dolo specifico del reato di spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate non può essere desunto, con riferimento alla detenzione di una sola banconota falsa ed a fronte della prospettazione difensiva di averla ricevuta in buona fede e di averla conservata per farne constatare la falsità al cedente, dalle sole modalità della detenzione stessa. Poiché, infatti, l'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi dolus in re ipsa, dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota (elementi quali ad esempio: il numero ed il valore delle false monete detenute, il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse, lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità).