(massima n. 1)
Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p., non occorre una assoluta conoscenza della falsitą nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 c.p.