(massima n. 1)
Non integra la violazione della previsione di cui all'art. 459 c.p., nella parte in cui punisce "l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori da bollo contraffatti" (comma 1), la detenzione, al fine di rivenderle per lucrare maggiori guadagni, di marche da bollo alterate nell'importo (artificiosamente corretto da euro 0,05 a euro 14, 62), in quanto l'oggetto materiale della predetta previsione incriminatrice č limitata ai valori bollati contraffatti, e in virtł del divieto di letture analogiche della norma penale, non č consentito estenderne l'applicazione ai valori alterati.